COME SI DIVENTA GUARDIA VENATORIA
La guardia volontaria venatoria (GVV) o guardia giurata volontaria venatoria (GGVV) è una figura autorizzata a svolgere l'attività di vigilanza sulla caccia in Italia.
La figura è prevista principalmente dall'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157; [1] le leggi regionali possono integrare ulteriormente la disciplina della figura ed i compiti
Le guardie volontarie venatorie devono essere membri di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente[2]. Esse vengono nominate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città metropolitana (o loro delegati) territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Per ottenere e mantenere la nomina, bisogna essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS): cittadinanza italiana, maggiore età, assolvimento della scuola dell'obbligo, non avere riportato condanna per delitto, essere persona con ottima condotta morale.
Inoltre, la legge nazionale (art. 27, comma 4) prevede che le aspiranti guardie volontarie siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. A tal scopo, le singole regioni, province o città metropolitane attivano periodicamente questi corsi. I corsi formativi riguardano le normative nazionali e della regione in cui opereranno le guardie in materia venatoria, sul riconoscimento degli animali, normativa sulle armi da utilizzare per l'attività venatoria, alcune Regioni prevedono anche le normative locali riguardanti alcuni settori dell'ambiente[4] Al termine del corso e previo un esame, le associazioni in cui gli allievi dipendono, richiedono all'ente provinciale o città metropolitana, la nomina a GVV che sono di nomina prefettizzia con funzioni legislative statali
Infine, prima di ottenere il decreto di nomina e il tesserino di riconoscimento, l'aspirante guardia volontaria deve prestare, davanti al Sindaco (o suo delegato) del proprio comune di residenza, il prescritto giuramento:
Le guardie volontarie venatorie dipendendo da associazioni venatorie o agricole o da associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e svolgono la propria attività in regime volontario e gratuito, coordinate nelle province in cui operano dai comandi di polizia provinciale o dagli uffici faunistici delle amministrazioni provinciali.
Svolgono il controllo del prelievo venatorio, attività anti bracconaggio, controllo dei permessi per lo svolgimento dell'attività venatoria.
Durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie sono inquadrate come incaricati di pubblica funzione e come tali rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e agente di polizia amministrativa: è loro consentito chiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, controllare i documenti (licenza di porto di fucile ad uso caccia, tesserino venatorio e assicurazione), le attrezzature da caccia (incluse le armi da caccia e i richiami), i cani al seguito e il carniere della selvaggina abbattuta. In caso di accertata violazione amministrativa, possono redigere il verbale di accertamento e contestazione (nella sola materia venatoria), notificandolo a mani contestualmente al trasgressore presente in loco. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria, il verbale di contestazione costituisce un atto pubblico e fa quindi piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Peraltro, la normativa vigente non attribuisce alle guardie volontarie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria (al contrario delle guardie volontarie ittiche), pertanto non possono operare alcun tipo di perquisizione (ad esempio di autoveicoli o immobili) né sequestro amministrativo cautelare di armi, fauna e mezzi di caccia né rilevare alcun illecito di natura penale: in questi casi, le guardie volontarie venatorie devono chiedere l'intervento degli organi di polizia. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.